Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 22/01/2003 (Rv. 561038 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Sentenza di primo grado - Mezzi di impugnazione - Determinazione - Criteri - Definizione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice "a quo" - Rilevanza - Diversa qualificazione da parte del giudice di legittimità investito dell'impugnazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile avverso la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva va fatta con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice "a quo", da compiersi sulla base dell'effettivo contenuto delle contestazioni, indipendentemente dalle espressioni adoperate dall'opponente o da altri elementi meramente formali. Ne consegue che detta sentenza è impugnabile con l'appello se l'azione è stata ritenuta come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, qualora l'azione sia stata ritenuta opposizione agli atti esecutivi, restando in ogni caso nel potere della S.C., adita con il ricorso per cassazione, procedere all'esame della decisione ai fini dell'ammissibilità del ricorso per come proposto, e perciò procedere ad una più appropriata qualificazione dell'opposizione ove ciò sia giuridicamente rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)