Sez. L, Sentenza n. 22121 del 02/11/2016 (Rv. 641614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Cessazione dell'appalto - Applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)