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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018 (Rv. 651648 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Decisione di ammissione alla definizione agevolata - Effetti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651648-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)