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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017 (Rv. 646416 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | - Giudicato esterno - Rilevanza in un altro giudizio riguardante un diverso atto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646416-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata ("petitum" immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purchè sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)