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Sez. 2, Sentenza n. 25795 del 19/06/2012 Ud. (dep. 04/07/2012) Rv. 253418 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Prove - Chiamata di correo - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Riscontro reciproco - Convergenza - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2012-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253418-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

Il giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., deve fondare sulla contestualità ed autonomia delle dichiarazioni, e sulla reciproca non conoscenza dei soggetti dichiaranti, oltre che su ogni altro elemento in concreto idoneo ad escludere l'ipotesi di una fraudolenta concertazione ed a conferire a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità; le eventuali discrasie su alcuni punti non inficiano irrimediabilmente l'attendibilità delle predette dichiarazioni, ma possono talora confermarne la reciproca autonomia, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)