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Sez. 2, Sentenza n. 7860 del 19/07/1995 (Rv. 493341 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione avente ad oggetto il pagamento di somma di danaro - Adempimento della prestazione eccepita dal convenuto - Onere probatorio di quest'ultimo.
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493341-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Se la parte convenuta per il pagamento di una somma di denaro eccepisce di avere adempiuto la sua prestazione, implicitamente ammette il rapporto sul quale si basa la pretesa dell'altra parte che è, così, assolta dall'onere della relativa prova per cui resta sul convenuto l'onere di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per il quale chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)