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Sez. 2, Sentenza n. 1041 del 03/02/1998 (Rv. 512144 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Del creditore e del debitore - Prova del pagamento totale o parziale da parte del debitore - Esistenza di altri crediti - Onere probatorio del creditore.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512144-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte; ne consegue che, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)