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Sez. L, Sentenza n. 1743 del 06/03/1996 (Rv. 496149 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Condanna della parte parzialmente vittoriosa - Divieto - Limiti - Trasgressione del dovere di lealtà - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496149-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il principio per cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa soffre deroga soltanto con riferimento alle spese che la stessa parte abbia causato all'altra per trasgressione del dovere di lealtà di cui all'art. 88 cod. proc. civ.. 1

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)