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Sez. L, Sentenza n. 2493 del 09/04/1986 (Rv. 445589 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA DELLA PARTE VITTORIOSA PER EFFETTO DELL'ACCOGLIMENTO ANCHE NON INTEGRALE DELLA DOMANDA - DIVIETO - LIMITI - CARATTERE PARZIALE DELL'ACCOGLIMENTO - RILEVANZA EX ART. 92 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445589-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA DELLA PARTE VITTORIOSA PER EFFETTO DELL'ACCOGLIMENTO ANCHE NON INTEGRALE DELLA DOMANDA - DIVIETO - LIMITI - CARATTERE PARZIALE DELL'ACCOGLIMENTO - RILEVANZA EX ART. 92 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione la parte che, all'esito finale della lite risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente (salva l'ipotesi eccezionale di trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ.), restando il parziale accoglimento dell'opposizione rilevante soltanto agli effetti dell'art. 92 cod. proc. civ. (V 1769/81, mass n 412451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)