diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 15633 del 30/06/2010 (Rv. 613793 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Art. 518 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla sostituzione di cui alla legge n. 52 del 2006 - Tardivo deposito del verbale di pignoramento - Nullità - Esclusione - Fondamento - Altre irregolarità - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613793-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), il tardivo deposito del verbale di pignoramento non impedisce il prosieguo del processo esecutivo, atteso che esso non determina alcuna nullità, salva restando per il debitore la possibilità di far valere, attraverso l'opposizione avverso il pignoramento, tutte quelle irregolarità di cui il medesimo si sia successivamente avveduto.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)