Sez. 1, Sentenza n. 1987 del 26/03/1984 (Rv. 434060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 D.P.R. N. 633 DEL 1972, COME MODIFICATA DALL'ART. 1 D.P.R. N. 24 DEL 1979 - CESSIONE DI BENI O DI PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPIUTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA - NOZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA - ASSOGGETTAMENTO DI DETTE CESSIONI AD IVA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4 D.P.R. N. 633 DEL 1972, COME MODIFICATA DALL'ART. 1 D.P.R. N. 24 DEL 1979 - CESSIONE DI BENI O DI PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPIUTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA - NOZIONE DI ESERCIZIO DI IMPRESA - ASSOGGETTAMENTO DI DETTE CESSIONI AD IVA.*
In conseguenza della modificazione all'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, introdotta dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 ed avente effetto dall'1 gennaio 1973, perché un atto sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto anziché all'imposta proporzionale di registro, non rileva il semplice fatto che sia stata corrisposta un'imposta anziché l'altra, atteso che pure nei casi di imposizione alternativa il contribuente ha l'Obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello scelto a seconda di considerazioni soggettive, ma occorre che si tratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi compiute nell'ambito della attività propria dell'impresa, intendendosi per Esercizio d'impresa l'Esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ., anche se non organizzate in Forma d'impresa, non essendo, pertanto, sufficiente, al predetto fine, che tali attività siano svolte in maniera meramente occasionale.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)