Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 09/07/1973 (Rv. 365085 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE- INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NECESSITA.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE- INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - NECESSITA.*
Poiche l'uso, da parte di ciascun condomino, della cosa comune (o delle parti comuni di una cosa) costituisce un mero Esercizio del diritto di comproprieta, e non gia l'Esercizio di un jus in re aliena, e da escludere che l'attivita del condomino, anche se comportante un uso piu intenso (rispetto a quello degli altri condomini) della cosa comune, valga ad espandere il dominio del comproprietario su di essa, neppure sotto il profilo dell'acquisto di maggiori poteri; non puo infatti ritenersi modificata, a seconda dell'uso, l'area del diritto dei singoli condomini, ne diminuita, dall'uso degli altri condomini, la misura della posizione giuridica di chi non abbia compiuto Atti di utilizzazione della cosa comune. Per il verificarsi di tali conseguenze (e necessario, a norma dell'art 1102, capov cod civ, il compimento di Atti idonei al mutamento del titolo del possesso. (Conf 570/66 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)