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Sez. 2, Sentenza n. 12231 del 25/11/1995 (Rv. 494825 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Utilizzazione della cosa comune oltre i limiti della sua quota da parte di un compossessore - Usucapione e tutela possessoria - Preclusione limiti.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494825-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

La disposizione dell'art. 1102 comma seconda cod. civ., secondo la quale il partecipante alla comunione non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso impedisce al compossessore che abbia utilizzato la cosa comune oltre i limiti della propria quota non solo l'usucapione ma anche la tutela possessoria del potere di fatto esercitato fino a quando questo non si riveli incompatibile con l'altrui possesso

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)