Sez. 1, Sentenza n. 11172 del 17/07/2003 (Rv. 565170 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione - Procedimento ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Decisione della CEDU accertante, in un caso dedotto come analogo, il superamento della ragionevole durata del processo, con conseguente riconoscimento dell'indennizzo per il danno morale subito dall'istante - Efficacia di giudicato riflesso nel procedimento svolgentesi dinanzi alla corte territoriale e promosso da un altro soggetto - Configurabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione del danno non patrimoniale per durata irragionevole del processo, è da escludere che, nel giudizio che si svolge dinanzi alla corte territoriale ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dispieghi efficacia di giudicato riflesso la decisione con cui la Corte di Strasburgo, adita da un altro soggetto, abbia, in un caso dedotto come analogo, riconosciuto la violazione, in relazione ad un diverso processo, dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo della ragionevole durata, ed accertato e quantificato il danno morale in favore della parte istante.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)