Sez. 1, Sentenza n. 13312 del 29/11/1999 (Rv. 531636 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Sentenza - Pronuncia anticipata parziale sulla sola separazione - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 4, comma nona della legge n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo "status", con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma primo della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)