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Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 14/02/2000 (Rv. 533794 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - FUNZIONI - GOVERNATIVE (CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ORDINANZE D'URGENZA) | Tenuta dei registri di stato civile - Posizione del Sindaco - Controversie relative allo svolgimento di tale funzione - Legittimazione passiva - Del comune - Esclusione - Della Stato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533794-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - FUNZIONI - GOVERNATIVE (CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ORDINANZE D'URGENZA)

Nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il Sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della Giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica). Pertanto nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie: rifiuto di trascrizione di una sentenza di divorzio) la legittimazione passiva appartiene non al Comune, ma allo Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 449 CORTE COST., Cod. Civ. art. 450, Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 150, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)