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Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 02/08/1977 (Rv. 386963 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - FUNZIONI - GOVERNATIVE - TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - POSIZIONE DEL SINDACO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI TALE FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386963-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - FUNZIONI - GOVERNATIVE - TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - POSIZIONE DEL SINDACO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI TALE FUNZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Nell'Esercizio della funzione di tenuta dei registri di stato civile il sindaco, assumendo la veste di ufficiale di stato civile, agisce quale organo dello stato in posizione di dipendenza gerarchica rispetto agli organi statali centrali (ministero di grazia e giustizia) e locali di grado superiore (procuratore della Repubblica). Pertanto, nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie: nella causa per la declaratoria di validita di un matrimonio civile celebrato in assenza dell'ufficiale di stato civile) la legittimazione passiva e dello stato e non del comune. (V 2750/73, mass n 366278).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 152, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)