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Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 05/05/1969 (Rv. 340352 - 01)

VENDITA - COSA - GRAVATA DA GARANZIE REALI O DA ALTRI VINCOLI - PERICOLO DI AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO O DI UN ONERE REALE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340352-01

VENDITA - COSA - GRAVATA DA GARANZIE REALI O DA ALTRI VINCOLI - PERICOLO DI AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO O DI UN ONERE REALE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONI.*

Prima che venga accertata la pretesa del terzo, ove sussista il pericolo effettivo di un'Azione volta alla Costituzione di un diritto di godimento o di Onere reale sulla cosa, il compratore, purche gli estremi dell'imposizione siano anteriori alla stipulazione del contratto, puo sospendere il pagamento del prezzo, salvo che il venditore presti idonea cauzione. (V. 419-66, mass. N. 320828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)