Sez. L, Sentenza n. 3847 del 25/11/1974 (Rv. 372386 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRETTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MORTE DEL PENSIONATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1138 DEL 1962 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRETTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MORTE DEL PENSIONATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1138 DEL 1962 - IRRILEVANZA.*
Il diritto alla pensione supplementare indiretta previsto dal comma sesto dell'art 5 della legge 12 agosto 1962 n 1138 in favore di superstiti del pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma, nei casi ed alle condizioni considerate, sussiste anche nel caso che il detto pensionato ad iscritto fosse gia deceduto al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. (Conf 1083'72, mass n 357482).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)