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Sez. L, Sentenza n. 5001 del 27/04/1992 (Rv. 476990 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita - Retribuzione base del calcolo - Onnicomprensività - Personale con diritto a pensione - Inclusione - Clausole contrattuali contrarie - Nullità.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476990-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (artt. 26 e 27 all. A al r.d. n. 148 del 1931) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità prevista in via generale dal codice civile (artt. 2120 e 2121 vecchio testo), trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch'essa la medesima natura e funzione dell'indennità di anzianità, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di cui agli artt. 3, 4 e 5, lett. a, dell'accordo nazionale di categoria del 21 maggio 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)