diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4551 del 19/05/1990 (Rv. 467274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - RAPPORTO DEI LAVORATORI ASSUNTI DA UN INTERMEDIARIO - E DA CONSIDERARE LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DEL BENEFICIARIO DELLE LORO PRESTAZIONI - CONFIGURABILITÀ COME RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - RAPPORTO DEI LAVORATORI ASSUNTI DA UN INTERMEDIARIO - E DA CONSIDERARE LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DEL BENEFICIARIO DELLE LORO PRESTAZIONI - CONFIGURABILITÀ COME RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*

I lavoratori assunti da un intermediario in violazione del divieto stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sono considerati a tutti gli effetti, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, alle dipendenze del soggetto che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni ed il relativo rapporto di lavoro deve intendersi non già a tempo determinato, cioè per la sola durata della detta utilizzazione, ma a tempo indeterminato, atteso che le ipotesi di contratto di lavoro a termine sono solo quelle stabilite dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e che il più limitato effetto sanzionatorio sopra indicato sarebbe in contrasto con la ratio della legge n. 1369 del 1960. (contra 818/80, mass n 404256).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)