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Sez. L, Sentenza n. 818 del 05/02/1980 (Rv. 404256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - EFFETTI - DIPENDENZA DEI PRESTATORI DALL'IMPRENDITORE EFFETTIVO FORNITORE DELLE LORO PRESTAZIONI - LIMITI - INSTAURAZIONE CON DETTO IMPRENDITORE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - EFFETTI - DIPENDENZA DEI PRESTATORI DALL'IMPRENDITORE EFFETTIVO FORNITORE DELLE LORO PRESTAZIONI - LIMITI - INSTAURAZIONE CON DETTO IMPRENDITORE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dall'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, sull'intermediazione nelle prestazioni di lavoro e sulla nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni, limitatamente, pero, al periodo di tale effettiva utilizzazione, cioe senza che per essi possa considerarsi validamente instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto imprenditore.*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)