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Sez. 3, Ordinanza n. 22322 del 02/08/2025 (Rv. 676200-02)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti.
Stato
decisa il 2025-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676200-02

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Ai fini della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, il requisito dell'assistenza dell'associazione professionale di categoria postula un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo, che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, con la conseguenza che, ove l'assistenza sia stata prestata in tal modo, il contratto è valido, essendo a tal fine probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)