Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 14/10/1982 Ud. (dep. 10/02/1983) Rv. 157392 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITAZIONE AI MOTIVI DEDOTTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI CONNESSE AI MOTIVI - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITAZIONE AI MOTIVI DEDOTTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI CONNESSE AI MOTIVI - ESTENSIONE.*
L'art. 515 cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello la cognizione del procedimento non già limitatamente al contenuto dei motivi dedotti, ma ad ogni questione cui possono riferirsi i motivi stessi. L'effetto devolutivo del gravame implica, infatti, non soltanto il potere-dovere di accertare la sussistenza dell'errore denunciato, prendendo in considerazione le argomentazioni del primo giudice, ma anche la facoltà, nell'ambito del punto impugnato, di procedere ad un riesame libero e totale, indipendentemente dai motivi addotti e dall'iter logico seguito dal giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)