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Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 18/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170667 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITAZIONE AI MOTIVI DEDOTTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI CONNESSE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170667-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITAZIONE AI MOTIVI DEDOTTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI CONNESSE - ESTENSIONE.*

Il potere-dovere del giudice di appello di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica sussiste sia quando il gravame verte espressamente sulla configurazione giuridica, sia in relazione a punti della decisione impugnata che, sebbene non esplicitamente indicati nei motivi di appello, siano a questi strettamente connessi. Invero, il giudice di appello può e deve accertare non solo la sussistenza dell'errore denunciato, ma altresì la sussistenza di altri errori che investono eventualmente quanto della decisione sia legato da connessione logica o da rapporto di logica comprensione con il punto della decisione stessa cui i motivi si riferiscono. (V mass n 160290; (V mass n 161191; (V mass n 157392).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)