Sez. 2, Sentenza n. 5924 del 21/03/1985 Ud. (dep. 15/06/1985) Rv. 169764 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE CONGIUNTA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE CONGIUNTA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Non esiste incompatibilità fra i benefici della sospensione condizionale della pena e l'indulto, che possono essere applicati congiuntamente per assicurare il totale favor rei, poiché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito, qualora il condannato adempia le condizioni di cui all'art. 168 cod. pen., mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. (Conf mass n 166822 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)