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Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 09/01/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172776 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA DIBATTIMENTALE - SOGGETTO LEGITTIMATO.*
Stato
decisa il 1986-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172776-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA DIBATTIMENTALE - SOGGETTO LEGITTIMATO.*

L'avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria della sentenza impugnata deve essere notificato all'imputato, al pubblico ministero ed al difensore del dibattimento, tranne che l'imputato nella dichiarazione di impugnazione da lui proposta nei termini di legge non abbia designato un difensore di fiducia; nel qual caso a quest'ultimo va notificato l'avviso predetto, mentre non va effettuata alcuna notifica al difensore nominato successivamente con atto diverso da quello di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)