Sez. 1, Sentenza n. 2147 del 18/07/1974 (Rv. 370492 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - SEGRETO BANCARIO - DEROGHE - RICHIESTE OD ISTANZE DEL GIUDICE O DEL PM - VERIFICA DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - OBBLIGO DELL'ISTITUTO DI CREDITO - SUSSISTENZA - SINDACATO SUL MERITO DEL PROVVEDIMENTO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
CREDITO - RISPARMIO - SEGRETO BANCARIO - DEROGHE - RICHIESTE OD ISTANZE DEL GIUDICE O DEL PM - VERIFICA DELLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - OBBLIGO DELL'ISTITUTO DI CREDITO - SUSSISTENZA - SINDACATO SUL MERITO DEL PROVVEDIMENTO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di istanze o richieste del giudice (o del pubblico ministero che opera con gli stessi poteri), che importino deroghe all'Obbligo del segreto bancario, l'istituto di credito e tenuto soltanto a verificare la legittimita del provvedimento, ossia la sua autenticita, la provenienza dall'organo investito del relativo potere, e l'esistenza dei formali presupposti per emanarlo, mentre non gli compete alcun Sindacato sul merito del provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 340, Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)