Sez. 3, Sentenza n. 13 del 11/01/1988 (Rv. 456682 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - SOTTOPOSIZIONE DELL'ASSICURATORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIONE DELLA IMPRESA DESIGNATA OVVERO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - COMPORTAMENTO DEFATIGATORIO DI QUESTI ULTIMI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - SOTTOPOSIZIONE DELL'ASSICURATORE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SUCCESSIONE DELLA IMPRESA DESIGNATA OVVERO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - COMPORTAMENTO DEFATIGATORIO DI QUESTI ULTIMI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITÀ OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora sopravvenga, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice, la messa in liquidazione coatta amministrativa della medesima, la successione ope legis dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969 o del Commissario liquidatore all'uopo autorizzato ex art. 9 della legge n. 39 del 1977, con riguardo sia alla natura risarcitoria della responsabilità che al meccanismo della messa in mora, comporta che i suddetti successori, ove l'Azione proseguita dal danneggiato nei loro confronti abbia avuto esito positivo, siano tenuti anche oltre il limite del massimale di polizza ogniqualvolta, ritardando il risarcimento diretto dei danni e non facendo offerta della somma ritenuta dovuta, abbiano, per l'incidenza della svalutazione monetaria e degli interessi maturati, determinato un'eccedenza di debito complessivo rispetto al massimale, trattandosi di danno imputabile al comportamento processuale defatigatorio dello assicuratore. (V 4042/85, mass n 441565; (V 3123/84, mass n 435168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)