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Sez. 1, Sentenza n. 6524 del 03/07/1998 (Rv. 516933 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio nei confronti della procedura - Sentenza - Efficacia nei confronti della liquidazione - Natura - Di mero accertamento - Opponibilità della sentenza all'impresa designata intervenuta in corso di causa - Configurabilità - Effetti - Obbligo di anticipazione dell'indennizzo dovuto da parte dell'impresa designata.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516933-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assoggettamento dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa (art. 25 legge n. 990 del 1969) nelle more del giudizio promosso dal danneggiato comporta che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione con la emissione di una sentenza che, nei confronti della procedura concorsuale, spiega efficacia di mero accertamento, risultando, al tempo stesso, direttamente opponibile (nei limiti di cui all'art. 21 legge 990 citata) all'impresa designata ed intervenuta in corso di causa, attesane la qualità di soggetto passivo della pretesa risarcitoria e di sostituto "ex lege" del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ne consegue l'obbligo di detta impresa di anticipare l'indennizzo dovuto all'assicurato per conto della liquidazione coatta - salva insinuazione del credito così maturato al passivo della procedura concorsuale - anche nella ipotesi in cui (come nella specie) il commissario liquidatore sia stato autorizzato a liquidare i danni per conto del Fondo di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 23/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)