Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 15/12/1983 Cc. (dep. 20/12/1983) Rv. 161809 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE - RIGETTO - ISTANZA SUBORDINATA DI ARRESTO DOMICILIARE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - EFFETTI - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA PRIMA ISTANZA - MERA TRASCRIZIONE DELLA FRASEOLOGIA NORMATIVA - INSUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE - RIGETTO - ISTANZA SUBORDINATA DI ARRESTO DOMICILIARE - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - EFFETTI - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA PRIMA ISTANZA - MERA TRASCRIZIONE DELLA FRASEOLOGIA NORMATIVA - INSUFFICIENZA.*
Qualora l'imputato chieda la concessione del beneficio della libertà provvisoria per asserite gravi condizioni della sua salute, non curabili in presidii sanitari carcerari e, in subordine, la applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari, quest'ultima istanza va valutata alla luce dei parametri di cui all'art. 254 cod. proc. pen., e la decisione va adeguatamente motivata sia nel caso di accoglimento che in caso di rigetto. A questo principio non risulta essere conforme l'ordinanza con la quale il giudice di merito rigetta l'istanza in via pregiudiziale proposta mediante la mera trascrizione dello schema normativo indicato dal legislatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)