Sez. 1, Sentenza n. 859 del 12/02/1981 (Rv. 411352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTA NELLA SENTENZA PARZIALMENTE ANNULLATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - AZIONE AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELLE STESSE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTA NELLA SENTENZA PARZIALMENTE ANNULLATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - AZIONE AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELLE STESSE - AMMISSIBILITA.*
Con riguardo all'annullamento parziale di una sentenza, ad opera del giudice di legittimita, nell'ipotesi di Estinzione del giudizio di rinvio, la parte vittoriosa, in relazione alle statuizioni non cassate e passate in giudicato, non puo avvalersi della pronuncia di condanna alle spese contenuta nella sentenza parzialmente annullata, atteso che tale pronuncia, accessoria e connessa allo esito finale della controversia, e stata travolta dalla decisione della suprema Corte, ma puo azionare il proprio diritto al rimborso delle spese medesime in un autonomo giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)