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Sez. 1, Sentenza n. 859 del 12/02/1981 (Rv. 411352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTA NELLA SENTENZA PARZIALMENTE ANNULLATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - AZIONE AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELLE STESSE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA ALLE SPESE CONTENUTA NELLA SENTENZA PARZIALMENTE ANNULLATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - AZIONE AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELLE STESSE - AMMISSIBILITA.*

Con riguardo all'annullamento parziale di una sentenza, ad opera del giudice di legittimita, nell'ipotesi di Estinzione del giudizio di rinvio, la parte vittoriosa, in relazione alle statuizioni non cassate e passate in giudicato, non puo avvalersi della pronuncia di condanna alle spese contenuta nella sentenza parzialmente annullata, atteso che tale pronuncia, accessoria e connessa allo esito finale della controversia, e stata travolta dalla decisione della suprema Corte, ma puo azionare il proprio diritto al rimborso delle spese medesime in un autonomo giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)