diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5113 del 12/10/1984 (Rv. 436899 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE - ANNULLAMENTO, IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DELLA PRONUNCIA DEL MERITO DEL GIUDICE D'APPELLO - CONSEGUENZE - ESTENSIONE ALLA STATUIZIONE RELATIVA ALLE SPESE PROCESSUALI.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436899-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE - ANNULLAMENTO, IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DELLA PRONUNCIA DEL MERITO DEL GIUDICE D'APPELLO - CONSEGUENZE - ESTENSIONE ALLA STATUIZIONE RELATIVA ALLE SPESE PROCESSUALI.*

Il principio fissato dall'art. 336 primo comma cod. proc. civ., secondo il quale la Cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in Sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice d'appello, ancorché limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite. (V 859/81, mass n 411352).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)