Sez. 1, Sentenza n. 6073 del 04/12/1985 (Rv. 443211 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - FORMA SCRITTA - NEI RAPPORTI TRA LE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - FORMA SCRITTA - NEI RAPPORTI TRA LE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di pegno di beni mobili, la Forma scritta è richiesta perché abbia luogo la prelazione (art. 2787 cod. civ.), per rendere cioè opponibile la garanzia ai creditori del terzo datore od agli altri creditori del debitore costituente il pegno medesimo, mentre, nel rapporto fra le parti, il contratto non è subordinato ad alcuna formalità. (V 1968/77, mass n 385699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)