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Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 07/06/1999 (Rv. 527125 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Momento della consegna della cosa - Rilevanza esclusiva - Conseguenze - Atto scritto contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni costituiti in garanzia - Rilevanza - Portata limitata all'opponibilità della garanzia ai terzi.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527125-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO

In tema di pegno, dal combinato disposto degli artt. 2786, primo comma e 2787, terzo comma cod. civ. si evince che la garanzia reale "de qua" è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l'atto scritto contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione ("id est" dell'opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)