diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5197 del 11/04/2002 (Rv. 553659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alle sentenze di legittimità - Condizioni - Errori incidenti di fatti non decisivi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Perché ricorra, rispetto alle sentenze di legittimità, come a quelle di merito, l'ipotesi di revocazione rappresentata dall'errore di fatto, deve sussistere rapporto di causalità fra detto errore e pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata con certezza di segno opposto. (Nella specie, con riguardo ad una sentenza di legittimità che aveva ritenuto, in caso di acquisto di vettura da persona diversa da quella risultante proprietaria al P.R.A., l'onere dell'acquirente di convenire in giudizio l'intestatario e il venditore, ai fini dell'accertamento del suo diritto di proprietà e, conseguentemente, della efficace trascrizione, la S.C. ha affermato la non decisività dell'errore denunciato con la proposizione di revocazione, relativo alla supposta autenticazione delle sottoscrizioni apposte all'atto di vendita.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)