Sez. 3, Sentenza n. 6708 del 15/05/2001 (Rv. 546685 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, previsto dall'art.395 n.4 cod. proc. civ. e idoneo a costituire a seguito delle pronunce n. 17/86 e n.36/91 della Corte Cost. nonché dell'entrata in vigore dell'art.391 bis nel testo di cui alla legge n. 353/90, motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessario fra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Pertanto, è inammissibile il rimedio della revocazione per errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano per essere apprezzati lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma che debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa ovvero che non consistano in un vizio di assunzione del fatto tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto di modo che la decisione non derivi da ignoranza di atti e documenti di causa ma dall'erronea interpretazione di essi (vedi Corte Cost. n. 17/86 e n. 36/91).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)