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Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2023 (Rv. 667315 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell’ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità.
Stato
decisa il 2023-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667315-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)