Sez. 2, Ordinanza n. 31141 del 28/11/2025 (Rv. 676327-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO | Onorari avvocati - Parere del Consiglio dell'Ordine - Necessità - Condizioni - Rimborso della tassa c.d. "di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO
In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 9, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)