Sez. 3, Sentenza n. 6245 del 24/11/1980 (Rv. 409981 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO DI SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DEL SUO DEBITO DOPO IL PIGNORAMENTO - DICHIARAZIONE NEGATIVA - CONFIGURABILITA - ILLEGITTIMITA DELLA DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - FORME.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO DI SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DEL SUO DEBITO DOPO IL PIGNORAMENTO - DICHIARAZIONE NEGATIVA - CONFIGURABILITA - ILLEGITTIMITA DELLA DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - FORME.*
Nell'ipotesi di pignoramento o di sequestro presso terzi, il contenuto della dichiarazione del terzo ex art 547 cod proc civ va valutato con riferimento al momento in cui essa e resa e, pertanto, deve essere qualificata negativa la dichiarazione con la quale il terzo assuma che il suo debito verso l'esecutato o il sequestrato, esistente al momento del pignoramento o del sequestro, sia venuto meno successivamente. L'accertamento dell'illegittimita di siffatta dichiarazione deve essere provocato nell'ambito del procedimento esecutivo, con istanza ai sensi dell'art 548 cod proc civ. (V 1306/80, mass n 404819, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)