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Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 25/02/1980 (Rv. 404819 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI - SEQUESTRO PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE NEGATIVA DEL TERZO - ONERI A CARICO DEL SEQUESTRANTE.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404819-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI - SEQUESTRO PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE NEGATIVA DEL TERZO - ONERI A CARICO DEL SEQUESTRANTE.*

In ipotesi di sequestro conservativo su beni o crediti del debitore presso un terzo (nella specie, somme depositate presso una banca), qualora la dichiarazione resa dal terzo medesimo risulti di contenuto negativo (nella specie, per avere la banca affermato che il deposito era costituito in favore di soggetto diverso da quello a cui carico era stato ottenuto il provvedimento), il sequestrante ha l'Onere di contestare immediatamente la dichiarazione stessa, e proporre, ove a cio non provvedano il terzo medesimo od il debitore, l'istanza di accertamento prevista dall'art 548 cod proc civ, atteso che, in difetto, l'inoppugnabilita di quella dichiarazione negativa determina l'inesistenza dell'oggetto della misura cautelare, e, quindi, la nullita di questa, rilevabile da parte del giudice del procedimento di convalida. (V 319/76, mass n 378998).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)