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Sez. 3, Sentenza n. 38735 del 11/07/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 226576 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Concessione illegittima - Per attività criminosa del soggetto pubblico o del concedente - Prova della collusione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226576-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia deve ritenersi inesistente la concessione edilizia non riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, in quanto frutto dell'attività criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la ottiene, e per la sua disapplicazione non è necessaria la prova della collusione tra amministratore e soggetti interessati o l'accertamento dell'avvenuto inizio dell'azione penale a carico degli amministratori, sempre che risulti evidente un contrasto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimità dell'atto, ma la illiceità del medesimo e la sua nullità.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)