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Sez. L, Sentenza n. 12661 del 08/07/2004 (Rv. 574381 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Accordi sindacali aziendali - Previsione di riduzione dell'orario di lavoro con conseguente incremento retributivo - Nullità della previsione - Fondamento - Fattispecie soggetta "ratione temporis" all'art. 5 ter d.l. n.702 del 1978.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574381-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli accordi sindacali aziendali stipulati da aziende municipalizzate di trasporti che, come nella specie, invece di limitarsi a disciplinare gli aspetti pertinenti all'orario di servizio (come la determinazione del nastro lavorativo, del numero e della durata delle riprese, delle modalità di cambio e dei tempi accessori), intervengano a ridurre l'orario di lavoro con conseguente incremento retributivo, sono frutto di una contrattazione a livello aziendale illegittima in quanto vertente su di un istituto regolato dalla contrattazione nazionale e si pongono in contrasto con l'art. 5 ter D.L. n.702 del 1978, convertito in Legge n.1 del 1979 (applicabile alla specie ratione temporis), secondo il quale agli enti locali (e a loro aziende municipalizzate o consortili, o a società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali) è fatto divieto di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976, Contr. Coll. 12/07/1985, Contr. Coll. 16/06/1983, Contr. Coll. 28/07/1988, Legge 08/01/1979 num. 1, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)