Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 23/11/1984 (Rv. 437729 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELLA FASE ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO PENALE, NON ACCOMPAGNATA DALLA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELLA FASE ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO PENALE, NON ACCOMPAGNATA DALLA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - ESCLUSIONE.*
L'efficacia della Costituzione di parte civile avvenuta nella fase istruttoria è condizionata alla sua notifica all'imputato, rendendosi necessaria, in relazione alle facoltà che l'art. 104 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile in ordine alla richiesta di prove per accertare i fatti e determinare i danni, l'instaurazione di un regolare contraddittorio. Conseguentemente, in difetto di tale notifica, a quella Costituzione non è riconducibile alcuna efficacia, neppure agli effetti interruttivi della prescrizione dell'Azione civile, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Pen. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)