diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 599 del 22/01/1994 (Rv. 485084 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale | Onere probatorio - Incidenza sul datore di lavoro - Oggetto - Riferimento analitico alle posizioni di ciascun lavoratore - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485084-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale

In caso di licenziamento collettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare, tra l'altro, l'osservanza dei criteri di scelta (dei lavoratori da licenziare), che sono stabiliti dagli accordi interconfederali nella detta materia, nonché l'adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, al di fuori del campo di applicazione di detti accordi. Tuttavia - ove abbia esplicitamente enunciato le ragioni sottese alle proprie scelte - l'onere probatorio, a carico del datore di lavoro, non deve riguardare, analiticamente, le posizioni di ciascun lavoratore, ma deve limitarsi a superare le contestazioni che, sul punto, siano state svolte dalla controparte, con la conseguenza che, ove si contesti l'omessa considerazione di lavoratori occupati in unità produttive diverse da quelle coinvolte dal ridimensionamento (dell'attività economica) dell'impresa, il datore di lavoro può limitarsi a dimostrare soltanto le ragioni che giustifichino le scelte contestate.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)