Sez. L, Sentenza n. 9045 del 06/07/2000 (Rv. 538294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Osservanza - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Limiti - Onere di allegazione del lavoratore - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nei licenziamenti collettivi, così come disciplinati dalla legge n. 223 del 1991, sebbene la prova dell'avvenuto rispetto dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare sia a carico del datore di lavoro, tale onere non deve riguardare, analiticamente, le posizioni di ciascun lavoratore ma deve superare le contestazioni che, sul punto, siano state svolte dalla controparte, le quali, in base al principio di allegazione, devono presentare un minimo di specificità , in modo da consentire al datore di lavoro di assolvere l'onere probatorio a suo carico.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)