Sez. U, Sentenza n. 2583 del 13/10/1964 (Rv. 303889 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESTREMI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESTREMI.*
Il consiglio nazionale forense, allorquando provvede in materia disciplinare, esplica funzioni di giudice speciale. In conseguenza, a termine degli art 56 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 e 111 della Costituzione, le relative pronunzie sono impugnabili in Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. L'eccesso di potere deve concretarsi nell'eccesso di potere giurisdizionale, cioe nella esplicazione di una potesta riservata dalla legge ad un organo diverso, sia esso legislativo o amministrativo, ovvero non attribuita ad alcuna autorita; onde resta escluso quel particolare aspetto giuridico dell'eccesso di potere che si estrinseca nello sviamento di potere dell'organo amministrativo. La violazione di legge comprende anche il vizio logico di motivazione, il quale postula l'omesso esame di punti decisivi della controversia, e piu precisamente la sussistenza di lacune, di manchevolezze e di contraddizioni in riferimento a fatti e circostanze che, se considerati, avrebbero avuto efficacia determinante ai fini di una decisione diversa da quella adottata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)