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Sez. U, Sentenza n. 598 del 24/08/1999 (Rv. 529422 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Natura giurisdizionale - Ricorso per cassazione contro le stesse - Vizio dell'eccesso di potere previsto dall'art. 56 R.D.L. n. 1578/1933 - Natura giuridica - Esercizio di potere giurisdizionale con violazione delle prerogative di altro potere.
Stato
decisa il 1999-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529422-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

La previsione del vizio di eccesso di potere tra i motivi di ricorso per cassazione contro le pronunce adottate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, provvedendo sui ricorsi proposti contro le decisioni in materia dei Consigli locali degli avvocati (art. 56, terzo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933, da integrare mediante l'art. 111 Cost.), va interpretata in coerenza con la natura giurisdizionale, e non amministrativa, di tale funzione del Consiglio nazionale forense. In riferimento alla norma in esame, quindi, quale eccesso di potere deve essere inteso, l'eccesso di potere giurisdizionale, cioè l'esplicazione di una potestà riservata dalla legge a un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo: un'usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, che costituisce un aspetto di quei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione a norma dell'art. 362, primo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)