Sez. L, Sentenza n. 11889 del 14/12/1990 (Rv. 470142 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL DESTINATARIO, PROCURATORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA ALLA PRATICANTE PROCURATORE NELLA QUALITÀ DI PERSONA ADDETTA ALLO STUDIO DEL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOTIFICAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL DESTINATARIO, PROCURATORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA ALLA PRATICANTE PROCURATORE NELLA QUALITÀ DI PERSONA ADDETTA ALLO STUDIO DEL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
Ai fini della validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. presso l'ufficio del destinatario, occorre che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio (impiegato, segretario ecc.) o che comunque dichiari di essere addetta all'ufficio o incaricata o abilitata a ritirare l'atto; pertanto, non è nulla la notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia al praticante procuratore nella qualità - secondo l'attestazione dell'organo notificante, rimovibile solo con querela di falso - di persona addetta allo studio del procuratore destinatario. (V 710/86, mass n 444271).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)