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Sez. L, Sentenza n. 710 del 04/02/1986 (Rv. 444271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL "PRATICANTE DI STUDIO" IN MANCANZA DELLA SPECIFICAZIONE "ADDETTO ALLO STUDIO" - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL "PRATICANTE DI STUDIO" IN MANCANZA DELLA SPECIFICAZIONE "ADDETTO ALLO STUDIO" - NULLITÀ.*

Ai fini della validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. presso l'ufficio del destinatario occorre che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio (impiegato, segretario, ecc.) o che comunque dichiari di essere addetta allo ufficio o incaricata o abilitata a ritirare l'atto; pertanto è nulla la notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia di essa al "praticante di studio" in Mancanza della specificazione che quest'ultimo è persona addetta allo studio. (V 4556/85, mass n 442014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)